Coronavirus: metà Italia in zona gialla ed estensione Green Pass rafforzato

Bollettini e Comunicati ENS

A causa del grande aumento dei contagi da coronavirus, da lunedì 3 gennaio 2022 sono in vigore le seguenti zone:

zona bianca: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta;

zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario consultare i siti istituzionali regionali e locali.

Il Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” in vigore dal 31 dicembre 2021, prevede l’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e nuove regole per le quarantene per i vaccinati.

Alla luce del nuovo decreto non ci sono più differenze tra zona gialla e zona bianca per chi è vaccinato o guarito dal covid; è dunque il possesso o meno del Super Green Pass a determinare cosa si può fare e cosa no in zona gialla. 

GREEN PASS RAFFORZATO (Art.1)

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (già fissato al 31 marzo 2022), l’uso del Green Pass rafforzato è esteso alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

In zona bianca l’accesso ad eventi e competizioni sportive è consentita solo ai soggetti con green pass rafforzato; la capienza consentita è del 50% all’aperto e del 35 % al chiuso.

Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale, al Cinema ed a Teatro.

QUARANTENA (Art.2)

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica ai vaccinati che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione o dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Sempre per i vaccinati, fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto con il positivo , c’è l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; devono effettuare - solo se compaiono i sintomi - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con persona poi risultata positiva al Covid.

La quarantena o l’auto-sorveglianza terminano all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

CONTENIMENTO PREZZI MASCHERINE FFP2 (Art. 3)

Fino al 31 marzo 2022, d’intesa con le Farmacie è prevista la vendita di mascherine FFP2 a prezzi contenuti

 

VEDI:

FAQ del Governo con la Tabella delle Regioni in zona gialla

Tabella Attività consentite in zona gialla

pdfDecreto-Legge 30 dicembre 2021 n.229