Ieri, 29 dicembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo, in particolare, prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che per i contatti di un positivo che hanno già ricevuto il richiamo (cioè la seconda dose per Johnson & Johnson o la terza per tutti gli altri vaccini), oppure che hanno il Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni, non sarà più prevista la quarantena: si dovrà fare una forma di autosorveglianza che prevede che fino al decimo giorno dall’avvenuto contatto si debba indossare sempre una mascherina FFP2.
Qualora la persona che ha avuto il contatto manifesti sintomi riconducibili al Covid-19, dovrà fare un test antigenico rapido o un tampone molecolare al quinto giorno dal contatto per accertare la negatività.
Infine il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza di dieci giorni dal contatto consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; a questo punto la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per le persone che sono entrate in contatto stretto con un positivo e non sono vaccinate rimarranno invece in vigore le regole precedenti: una quarantena di dieci giorni da cui si potrà uscire solo con un tampone negativo.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.