Decreto Riaperture convertito in legge: prorogato il diritto alla smart working per lavoratori fragili e genitori

Bollettini e Comunicati ENS

Informiamo tutta la comunità sorda che la Legge n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 (ne avevamo già parlato su queste pagine) con le regole per l’uscita graduale dalle restrizioni anti-Covid è stata pubblicata pochi giorni fa, nella GU n. 119 del 23 maggio 2022.

Ecco in sintesi le modifiche introdotte

LAVORO - IMPORTANTI NOVITÀ

I lavoratori fragili (L.11/2022) QUINDI ANCHE I SORDI CON RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DI GRAVITÀ dipendenti pubblici o privati possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o smart working fino al 30 giugno 2022 (comma 1-ter all’art. 10 - Disposizione annunciata dalla Ministra della Disabilità Erika Stefani il 1 aprile 2022 a seguito delle richieste di ENS e altre Associazioni). Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione lavorativa, dev’essere compatibile con il tipo di lavoro svolto, oppure, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di idonea certificazione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (i datori di lavoro privati hanno diritto a un rimborso forfettario a copertura della mancata erogazione dell’indennità di malattia INPS per questi lavoratori)

Altre modificazioni introdotte in sede di conversione del DL (comma 2 dell’art. 10 e n. 2 dell'allegato B) prevedono per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico che abbiano almeno un figlio minore di quattordici anni (senza limite di età se disabile) di ricorrere alla smart working/lavoro agile fino al 31 LUGLIO 2022

ATTENZIONE: tale agevolazione non è ammessa se l’altro genitore percepisce strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro oppure non lavora.

Il medesimo diritto è riconosciuto fino al 31 LUGLIO 2022 anche ai lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-Cov-2, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapia salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Per maggiori dettaglio rimandiamo al chiarimento pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

MASCHERINE

Fino al 15 giugno 2022 c’è l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, come già anticipato con Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022 2022, (vedi comunicato ENS 29 aprile 2022) nei seguenti contesti:

1. per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

3. nelle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di qualunque tipo devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori
  • gli utenti
  • i visitatori

È comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

NON HANNO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.