Decreto legge su scuola e trasporti: le novità dal 1 Settembre

Bollettini e Comunicati ENS

Il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge  “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”. Le norme, di cui si riporta di seguito una sintesi, entreranno in vigore a partire dal 1 settembre 2021.

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

Nelle zone rosse o arancioni o in presenza di focolai le singole istituzioni scolastiche potranno ricorrere alla DAD

Dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

obbligo di utilizzo delle mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie), fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anniper i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per i soggetti impegnati nelle attività sportive.

Si può derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;

divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o febbre oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Trasporti

Sempre a partire dal primo settembre 2021  entrano in vigore nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto.

Il green pass diventa obbligatorio per i trasporti di media-lunga percorrenza, mentre per gli aerei è sempre obbligatorio .

Quindi, solo le persone con Green Pass potranno accedere ed utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili ( aerei , elicotteri…) adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo: Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni con itinerari, orari, e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto (ad esempio autobus, tram o metropolitane locali, treni regionali o urbani ) può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio (distanziamento e mascherine).

Le norme non si applicano alle persone che per età o per motivi di salute non possono vaccinarsi

Eventi sportivi

Per gli eventi all’aperto, si potranno assegnare i posti anche con distanziamento inferiore ad un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

San Marino

Alle persone residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre 2021 e verrà emanata una Circolare specifica relativa al percorso vaccinale.

Leggi il Comunicato Stampa :

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592

Vedi la Conferenza Stampa (con traduzione in LIS):

https://www.governo.it/it/media/consiglio-dei-ministri-n-32-briefing-con-la-stampa-dei-ministri-bianchi-speranza-e-giovannini