Coronavirus: obbligo GREEN PASS dal 6 agosto, come funziona

Bollettini e Comunicati ENS

Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche” pubblicato sulla G.U. n.175/2021 introduce l’obbligo di green pass (Certificazione Verde rilasciata dopo la prima dose del vaccino) a partire dal 6 agosto 2021 per una serie di attività economiche e sociali.

Vediamo in sintesi quali sono i servizi, le attività e gli ambiti di applicazione delle nuove restrizioni e le sanzioni previste per il mancato rispetto delle norme.

BAR RISTORANTI PUB GELATERIE PASTICCERIE

I il green pass va esibito solo per la consumazione al tavolo al chiuso.

Per la consumazione all’aperto ed al bancone non è richiesta la certificazione verde.

Per entrare nei locali è sempre necessario indossare la mascherina.

SPETTACOLI APERTI. AL PUBBLICO EVENTI e COMPETIZIONI SPORTIVE

Oltre all’obbligo di green pass e al rispetto delle linee guida già adottate per ciascun settore, a partire dal 6 agosto si aggiungono altre limitazioni.

Gli spettacoli aperti al pubblico, anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento, altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso.

In zona gialla la capienza non può essere superiore al 50%, con numero massimo di spettatori non sopra i 2mila500 per gli spettacoli all’aperto e non superiore a mille per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Per gli eventi sportivi, oltre all’obbligo di green pass non si può superare la capienza del 50% all’aperto e al 25% al chiuso (zona bianca). In zona gialla la percentuale della capienza è ulteriormente ridotta.

ALTRE ATTIVITA’ PER CUI È RICHIESTO IL GREEN PASS

  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (sono esclusi i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione, tutte attività per le quali non è richiesta il documento anti Covid);
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Tampone alternativo

Coloro che non hanno il green pass possono partecipare alle attività sopra indicate se effettuano un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid.

Verrà definito un protocollo per assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

LE MULTE

Le violazioni delle suddette Regole del DL 23 luglio 2021 n.105 sono punibili con il pagamento della multa da 400 a 1.000 euro, sia per i clienti sia per gli esercenti/gestori dei locali. Dopo tre violazioni in tre giorni diversi, l’esercizio commerciale rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

ATTENZIONE: il Consiglio dei Ministri, a causa dell’aumento dei contagi , sta valutando nuove misure in aggiunta a quelle che entreranno in vigore il 6 agosto e potrebbero riguardare l’obbligo di Green Pass per treni, aerei e traghetti.

Leggi il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105