Green pass italiano, dal 1° luglio valido in tutta l'UE: come funziona

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Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM 17 giugnto 2021, attuativo della CERTIFICAZIONE VERDE COVID, il cosiddetto GREEN PASS, che a partire dal prossimo 1° luglio sarà valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea. 

Chi è in possesso della Certificazione Verde Covid potrà partecipare ad eventi pubblici, accedere alle residenze per anziani e disabili, spostarsi liberamente in Italia, anche in presenza di limitazioni temporanee, e in Europa. 

Tutte le certificazioni delle vaccinazioni effettuate entro il 28 giugno (solo prima dose oppure prima e seconda dose), oppure del test antigenico/molecolare o di avvenuta guarigione, saranno scaricabili e stampabili su computer, tablet o smartphone dal portale ufficiale www.dgc.gov.it (attivo dal 17 giugno) o dalla APP Immuni.

I cittadini riceveranno un codice “authcode” tramite email da Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure un sms dal Ministero della Salute.

Con il codice ricevuto ed i dati della Tessera Sanitaria, i cittadini potranno accedere ed ottenere la Certificazione Verde dal sito www.dgc.gov.it o tramite la App Immuni (a breve anche sulla app IO).

Anche chi ha le credenziali digitali come SPID, può scaricare la certificazione direttamente dal portale ufficiale www.dgc.gov.it o dalla App Immuni.

Chi non ha cellulare o computer, potrà richiedere la Certificazione Verde Covid direttamente al medico di famiglia, oppure in Farmacia esibendo Tessera sanitaria e Codice fiscale. 

I genitori che danno i propri recapiti per i figli, riceveranno il codice “AUTHCODE” via mail o sms con le istruzioni per acquisire a loro nome la certificazione.

La certificazione può essere digitale o cartacea:

  • la certificazione digitale si può scaricare sul telefonino o ritrovarsela già pronta su App Immuni e IO, può essere semplicemente mostrata all’operatore (che ne verificherà la validità tramite QR Code dal suo dispositivo) come se fosse una carta d’imbarco o un biglietto ferroviario;
  • la certificazione cartacea può essere stampata e ripiegata in quattro come fosse un libretto (come indicato nello stesso certificato), una sorta di carta di circolazione con tanto di “copertina” esterna (a tutela della privacy) e dall’altro lato il QR Code, con all’interno i dati riservati.

Per un breve periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, anche le varie attestazioni rilasciate da ASL, laboratori, medici e farmacie per avvenuta vaccinazione, guarigione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità del green pass.

Dal 1 luglio la emissione del certificato green pass avverrà in tempo reale sempre online dal sito www.dgc.gov.it, su cui verranno caricate le attestazioni a livello locale e prodotti i certificati in maniera centralizzata, secondo lo standard europeo.

RIEPILOGANDO LA PROCEDURA:

  • Chi è in possesso del codice AUTHCODE ricevuto via SMS o posta elettronica, lo può inserire sulla piattaforma web (con SPID / CIE da questo link https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login oppure con Tessera Sanitaria da questo link https://www.dgc.gov.it/spa/public/home) o su App Immuni (anche con uno dei codici CUN, NRFE, NUCG) e IO (anche senza nessun codice).
  • Chi non ha codici né credenziali, può richiedere il Digital Green Certificate al medico o in farmacia con la Tessera Sanitaria.
  • Chi ha le credenziali digitali come CIE (Carta di Identità Elettronica) o SPID lo può scaricare senza altri codici, oltre che dal sito ufficiale, anche da Immuni, dalla App IO (non bisogna inserire nulla, si riceve notifica e si mostra il Certificato dalla App al momento della verifica o la si salva sul telefonino) o dal FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) della propria Regione.

Per approfondire:

LEGGI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 “ Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»:

vedasi in particolare dall’art. 4 all’art. 11