Il 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha presentato le norme contenute nel Decreto Legge "Rilancio" appena approvato. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto, ecco alcune importanti "anticipazioni" che riguardano specificamente disabili e famiglie:
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono previsti 12 giornate di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili con le stesse modalità dei 12 giorni già previsti per marzo e aprile 2020;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con il tipo di lavoro svolto;
- i datori di lavoro, fino alla cessazione dello stato di emergenza, possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato (sempre se compatibile con il tipo di lavoro svolto);
- il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting è aumentato da 600 euro a 1.200 euro e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa (Centri Estivi) e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
- Per i lavoratori dei settori sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo del bonus baby sitting è aumentato da 1.000 a 2.000 euro;
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni possono usufruire di trenta giorni di congedo (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) da fruire entro il 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- la durata della Cassa integrazione è aumentata da 9 a 18 settimane;
- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico fino al 31 luglio 2020;
- si estende da tre a cinque mesi il periodo entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e/o collettivi e sono sospese le procedure in corso;
- è prevista un’indennità di 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 , reddito di emergenza (REM), reddito di cittadinanza, pensionati.
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