Coronavirus: l'INPS su compatibilità del congedo COVID-19 con giorni di permesso lavorativo della Legge 104

Bollettini e Comunicati ENS

L'Ufficio Affari Generali dell'ENS segnala che la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali INPS con Messaggio n 1621 del 15 aprile 2020 ha fornito importanti chiarimenti sulle possibili compatibilità dei 15 giorni di congedo (cosiddetto congedo COVID-19) per i genitori previsti dall’art. 23 del DL n.18/2020 con altre misure previste dal Decreto Legge stesso (vedi il Bollettino Informativo ENS Edizione Speciale n. 6 per l'approfondimento completo).

In particolare Il Messaggio INPS n.1621 al punto 4 ha chiarito che il genitore lavoratore dipendente con figli con disabilità può prendere nello stesso mese:

- tutto o parte del congedo (15 giorni), più

- i tre giorni ordinari di permessi Legge 104/92, più

- i 12 giorni ulteriori (tutti o parte) previsti dall’art. 24 dello stesso decreto-legge.

È inoltre possibile fruire del congedo di 15 giorni COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare fruisce, anche per lo stesso figlio, dei permessi lavorativi articolo 33 della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo parentale straordinario (art. 33 e art.42 comma 5 del D.lgs n. 151/2001).

Il congedo COVID-19 non può INVECE:

- essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, (ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni);

- il congedo è incompatibile con la richiesta del bonus baby-sitting, anche se la richiesta è presentata dall’altro genitore;

- il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;

- il congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, dei riposi giornalieri per allattamento, per lo stesso figlio.

Per approfondimenti ed eventuali altri casi specifici, vedi 

pdfMessaggio INPS 1621 del 15 aprile 2020