Il Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 ha approvato con Decreto Legge, nuove "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".
I provvedimenti contenuti nel decreto riguardano quattro settori principali:
1) Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati nell’emergenza
2) Sostegno a lavoratori, famiglie e disabili
3) Supporto delle banche con prestiti per famiglie e imprese
4) Sospensione degli obblighi di versamento di tasse, contributi ed adempimenti fiscali; incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo: sospensione del pagamento di tasse, contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, ampliamento dei beneficiari degli ammortizzatori sociali (come ad esempio la cassa integrazione), potenziamento delle modalità di lavoro a distanza, sostegno al settore del turismo.
Ecco qui una SINTESI dei provvedimenti principali contenuti nel Punto 2 dedicato al "Sostegno a lavoratori, famiglie e disabili" redatta dall'Ufficio Affari Generali dell'ENS:
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità senza limiti d'età, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- fino alla data del 30 aprile 2020 nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 (gravità)o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile;
- la cassa integrazione viene estesa all’intero territorio nazionale, per max 9 settimane, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza coronavirus;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro al mese, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- i periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena o comunque obbligatoriamente a casa per Covid-19, sono calcolati come periodi di malattia ANCHE per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).
Queste in sintesi le misure più importanti per famiglie e lavoratori. Seguirà Bollettino informativo ENS di approfondimento del testo ufficiale del decreto legge approvato e aggiornamenti continui sul sito istituzionale e social media ENS .