IVA agevolata per persone con disabilità anche per l'acquisto di auto elettriche e ibride

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L'Ufficio Affari Generale della Sede Centrale dell'ENS segnala che è stato approvato un emendamento al Decreto Fiscale che prevede l'IVA agevolata al 4% per le persone con disabilità aventi diritto anche per l’acquisto di vetture elettriche e ibride. 

L’approvazione dell’emendamento del PD 53.03, che aggiunge il nuovo articolo 53 bis al Decreto fiscale 2020, DL 124/2019 comporta la modifica di diverse leggi. Nella normativa di riferimento per l’accesso alle agevolazioni la dicitura “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel” viene sostituita dal testo che segue: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

In altre parole sono state estese le agevolazioni per persone con disabilità ai veicoli ibridi ed elettrici secondo i criteri spiegati:

- auto ibride: gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel ovvero con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio;

- auto elettriche: è stato definito il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

Sono dunque escluse soltanto le vetture di grossa cilindrata.

Il testo modificato prevede la modifica della normativa e si riferisce in particolare a tre leggi:

- il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’IVA agevolata al 4% su poltrone e veicoli per invalidi ed auto;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, che disciplina la riduzione dell’IVA per i veicoli adattati ad invalidi;

- l’articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che contiene misure a favore delle persone con disabilità.

L’emendamento uniforma la normativa stabilendo gli stessi limiti per i veicoli individuati dalle tre disposizioni e aggiornando l’applicazione dell’agevolazione a veicoli che non erano presenti al momento dell’entrata in vigore delle leggi in questione. 

In allegato il testo dell’art. 53 bis; presto pubblicheremo il video in Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

pdfTesto art.53 bis