In attesa della Riforma delle agevolazioni a favore dei figli attraverso l’Assegno Unico e Universale, prevista per gennaio 2022, il 4 giugno 2021 il Governo ha approvato un Decreto Legge che introduce, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) DESTINATO ALLE FAMIGLIE di DISOCCUPATI e LAVORATORI AUTONOMI con figli minori che fino ad ora non avevano diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; l’importo dell’assegno decresce in corrispondenza al crescere del livello dell’ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%; per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
I nuclei familiari che già percepiscono gli assegni familiari, continuano a riceverli SENZA BISOGNO DI FARE DOMANDA.
REQUISITI PER ACCEDERE all’assegno “ponte”:
- ISEE del nucleo familiare inferiore a 50.000 euro annui;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
La domanda va presentata online direttamente tramite il sito INPS oppure tramite il CAF o i Patronati
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.