Dal 15 ottobre obbligo Green Pass al lavoro: le FAQ del Governo sulle nuove regole

Primo piano

Come comunicato con un precedente Bollettino ENS, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 ha stabilito che dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Ieri, 12 ottobre, il Presidente Draghi ha firmato due nuovi DPCM riguardanti GREEN PASS e ambito lavorativo; sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si possono leggere le risposte alle domande frequenti che questi decreti hanno suscitato. LEGGI le FAQ 

Il primo DPCM riguarda le Linee Guida per il personale della PA, mentre il secondo contiene le modalità di verifica del Green Pass nel lavoro pubblico/privato: nel dpcm si legge che anche i datori di lavoro privati possono effettuare il controllo automatizzato delle Certificazioni Verdi Covid-19 che potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura del QR Code agli accessi fisici dei lavoratori sul posto di lavoro (ad esempio tornelli), inclusi quelli di rilevazione delle presenze (ad esempio controllo presenze tramite cartellino) o della temperatura (ad esempio termoscanner)

Oltre all’app VerificaC19, infatti, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. 

In particolare, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, è prevista l’interazione tra il Portale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC, per la verifica dei codici fiscali dei dipendenti di cui l’Istituto di previdenza è a conoscenza. 

Ogni azienda è comunque autonoma nell’organizzare i controlli, purché siano rispettate le normative sulla privacy (divieto di registrazione dei dati contenuti nei Green Pass). 

Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono comunque tenuti a comunicare il mancato possesso del green pass con il necessario preavviso.

Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi degli Enti, Uffici, Aziende devono avere ed esibire il Green Pass per il controllo.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

 

Casi particolari e Smart working

L’unico caso in cui resta il diritto allo smart working fino al 31 dicembre è quello che riguarda i lavoratori fragili (con certificazione art.3 comma 3 L.104/92 o che per motivi medici certificati non possono vaccinarsi).

Tali lavoratori SONO ESCLUSI dall’obbligo di Green Passa ed hanno diritto fino al 31 dicembre 2021 allo smart working, laddove possibile, anche con cambio di mansioni (L.133/2021)

Il decreto 127/2021 esplicitamente esclude i lavoratori fragili dall’obbligo di Green Pass: quindi, per questi lavoratori non scatta la sospensione dallo stipendio per mancanza di Certificazione Verde e, in attesa che venga rilasciata apposita certificazione dotata di QR Code, possono presentare la certificazione cartacea o digitale delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle farmacie, dei laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Sulla base delle norme in vigore, nulla impedisce nel settore privato di stipulare accordi tra azienda e lavoratore sullo smart working, in tutti i casi in cui le parti lo ritengano opportuno. Inoltre fino al 31 dicembre 2021 è in vigore la modalità semplificata, quindi senza l’accordo sindacale.

 

Leggi le FAQ e i comunicati del Governo:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-verifiche-ambito-lavorativo/18222

https://www.governo.it/it/articolo/green-passil-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-linee-guida-il-personale-della-pa/18212