La prima casa non costituisce reddito nell'assegnazione della pensione di invalidità civile, cecità e sordità

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Come già reso noto con il Comunicato "LA CASA DI ABITAZIONE NON DEVE ESSERE CONSIDERATA REDDITO" pubblicato il 28 aprile 2017 sul sito dell'ENS www.ens.it, la Circolare INPS n. 74/2017, attenendosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione espresso più volte sulla base del combinato disposto dell'articolo n. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e art. n. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, ha disposto l'esclusione del reddito della casa di abitazione dal calcolo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Per maggiori dettagli consultare la Circolare ENS n. 3782 del 9 Maggio 2017 in allegato.

Visualizza gli allegati:
pdfCircolare_ENS_prot_n_3782_La_prima_casa_non_costituisce_reddito_per_assegnazione_pensione_sordita